Agevolazioni Prima Casa

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Le agevolazioni per l’acquisto di un immobile, appartenente alle categorie catastali con destinazione abitativa (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7), spettano ai soggetti privati, sia che la vendita venga effettuata da un’Impresa, sia che venga effettuata da un privato.

Nel primo caso l’imposta agevolata dell’IVA (4% in luogo del 10%) si applica sul prezzo di vendita dichiarato nel contratto, mentre nel secondo caso l’imposta di registro (2% in luogo del 9%) si applica sul valore catastale (calcolato moltiplicando la rendita catastale per il coefficiente 115,50). In tale ultimo caso è consentito pagare l’imposta sul valore fiscale e non sul prezzo di vendita indicato nel rogito, a seguito dell’ulteriore agevolazione consentita dalla norma definita del “prezzo – valore”.

L’acquirente, in entrambi i casi, deve possedere alcuni requisiti:

  1.  essere residente nel Comune ove è situato l’immobile o impegnarsi a trasferirvi la residenza entro 18 mesi dall’acquisto
  2. non essere titolare, esclusivo o con il coniuge, di diritti (proprietà, usufrutto, uso e abitazione) su altra abitazione nel territorio del comune in cui è sito l’immobile
  3. non essere titolare, nemmeno per quote, anche con il coniuge, su tutto il territorio nazionale, dei predetti diritti (ai quali si aggiunge anche la nuda proprietà) su altra casa acquistata con le agevolazioni suddette. Inoltre l’immobile acquistato non deve appartenere alle categorie catastali di lusso (A/1, A/8 e A/9).

Qualora l’immobile fosse rivenduto nei primi 5 anni, al fine di mantenere le agevolazioni, si deve riacquistare un’altra casa, da adibire a propria abitazione principale, entro un anno dalla vendita.

Si incorre nella decadenza dalle suddette agevolazioni qualora:

  1. si rilasci una dichiarazione falsa sulle informazioni sopra riportate
  2. non si effettui il riacquisto entro l’anno; in tale ipotesi si dovrà corrispondere la differenza di imposta non pagata, una sopratassa del 30% di essa e gli interessi di mora.

Nel caso di successivo acquisto di prima casa (si è venduta la precedente e se ne compra un’altra) si potrà usufruire del “credito d’imposta”, ossia dall’imposta da corrispondere per il successivo acquisto si potrà detrarre l’imposta di registro o l’imposta IVA che è stata pagata per l’acquisto precedente; la detrazione potrà essere fatta al momento del rogito o nella dichiarazione dei redditi dell’anno relativo.

Importante sottolineare che la suddetta normativa subirà, dal 1 gennaio 2016, una sostanziale modifica: sarà consentito acquistare un immobile con le agevolazioni per la prima casa, anche se si è ancora proprietari della precedente, a condizione che nell’atto di acquisto ci si impegni a vendere l’abitazione della quale si è ancora intestatari entro un anno dal rogito.

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