Dovrò accedere alla sezione Atti Familiari quando:
Ho necessità di capire quale regime patrimoniale scegliere in caso di matrimonio (comunione legale e separazione)
Voglio proteggere i miei beni dai creditori del mio lavoro, per destinarli ai bisogni della mia famiglia e sono sposato/a
Voglio proteggere i miei beni nello stesso modo, destinandoli a scopi validi e tutelabili e non sono legato da vincoli di matrimonio
COSA FA IL NOTAIO?
Al termine di queste fasi, effettua la registrazione e la trascrizione nelle 48 ore nonché la comunicazione al comune del luogo in cui, le parti si sono sposate, al fine dell’annotazione nel registro dello stato civile.
SERVIZI E INFORMAZIONI
A seguito del matrimonio i coniugi acquistano gli stessi diritti ed assumono gli stessi compiti, tutti meglio specificati all’articolo 143 del codice civile, nel quale si evidenzia, in particolare, per quanto di nostro interesse, l’obbligo di assistenza morale e materiale.
Il principio cardine del nostro ordinamento é quello dell’uguaglianza dei coniugi, morale e giuridica: vi sono diritti e doveri sia tra i coniugi, avuto riguardo ai loro rapporti patrimoniali oppure personali che nei confronti dei figli.
Il notaio é in grado di aiutare i clienti, sia prima del fatidico “si”, con il quale si contrae il vincolo del matrimonio, principalmente per la scelta del regime patrimoniale e sia anche in tempi successivi, quando diventa necessario regolamentare i rapporti patrimoniali all’interno del nucleo familiare.
Infatti la piena conoscenza delle norme aiuta a non commettere errori o, comunque, ad adottare la scelta più adatta alle esigenze concrete.
Il regime della comunione legale dei beni è uno dei due regimi adottati dal nostro ordinamento, per regolamentare i rapporti patrimoniali tra coniugi: in questo modo si condividono gli incrementi di ricchezza conseguiti durante il matrimonio, anche se frutto dell’attività separata di ognuno di essi.
La comunione legale è il regime, introdotto dalla riforma del diritto di famiglia con la legge 19.5.1975 n. 151, che si applica anche senza una espressa manifestazione di volontà dei coniugi.
Il meccanismo operativo fa sì che un bene venga acquistato da entrambi i coniugi e, dunque, entri a far parte della comunione dei beni, a prescindere da chi fa l’acquisto e da chi effettua il pagamento.
Sono considerati beni personali e, dunque, non rientranti nel detto regime:
- i beni acquistati prima del matrimonio
- i beni acquistati (anche dopo il matrimonio) a seguito di successione (ereditati) o donazione, a meno che non siano attribuiti espressamente alla comunione
- i beni di uso strettamente personale
- i beni destinati all’esercizio della professione
- i beni acquistati con il ricavato della vendita di altri beni personali o con la loro permuta.
Se i coniugi si separano o divorziano (con la precisazione che solamente in quest’ultimo caso si scioglie il vincolo matrimoniale) il regime di comunione cessa di esistere.
Durante il periodo in cui i coniugi sono separati il coniuge eredita come se fosse non separato.
Ecco perché è opportuno assumere tutte le informazioni necessarie da un professionista esperto e preparato in questo settore come il notaio.
Il secondo regime patrimoniale tra coniugi vigente in Italia è quello della separazione dei beni, che può essere scelto sia al momento del matrimonio (opzione sicuramente meno onerosa, poiché senza costi) o successivamente, con un atto apposito dal Notaio (convenzione matrimoniale).
Con la separazione dei beni ciascun coniuge resta titolare esclusivo di tutto ciò che ha acquistato durante il matrimonio, con la possibilità di poter gestire il proprio patrimonio, senza alcuna ingerenza da parte dell’altro coniuge.
Se marito e moglie vogliono acquistare un bene insieme lo possono fare, anche se sono in regime di separazione dei beni: in tale ipotesi è come se acquistassero insieme due estranei, sia ai fini dell’acquisto, che della gestione e della successiva rivendita.
Tale regime è frutto di una scelta espressa dei coniugi: oltre che al momento del matrimonio, gli sposi possono stipulare davanti al notaio la convenzione di separazione dei beni, specificando che pongono fine al regime di comunione legale, che fino a quel momento aveva regolato i loro rapporti patrimoniali.
Esistono dei vantaggi in detto regime:
- Mantenimento della separazione dei patrimoni
- Amministrazione e godimento autonomi dei beni
- Disposizione libera dei beni
Il termine separazione dei beni non si deve confondere con il termine separazione dei coniugi che significa che il rapporto coniugale si è incrinato.
Anche il fondo patrimoniale è una convenzione matrimoniale, che presuppone un vincolo di matrimonio in essere; può essere costituito sia in presenza della comunione legale che del regime di separazione.
Si tratta di un istituto che consente ai coniugi o ad un terzo di destinare una serie di beni a far fronte ai bisogni della famiglia, avuto riguardo all’indirizzo di vita familiare, alle condizioni economiche ed al grado sociale di appartenenza.
Con il fondo si proteggono alcuni beni per destinarli a garantire le obbligazioni contratte per la famiglia (es. spese di istruzione, spese mediche): in tal modo si costituisce un patrimonio separato che deve essere utilizzato dai coniugi esclusivamente per questa destinazione.
I creditori personali dei coniugi non potranno aggredire i beni inseriti nel fondo, una volta decorsi cinque anni dalla sua costituzione.
Quando i creditori possono aggredire i beni del fondo ed i loro frutti? 1) quando il debito è stato contratto per far fronte ai bisogni della famiglia 2) quando il debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e di tale circostanza i creditori non fossero a conoscenza.
Per costituire questa sorta di “ombrello” sui beni di proprietà di entrambi i coniugi o solamente di uno di loro o di una terza persona è necessario stipulare un atto pubblico con un Notaio ed alla presenza dei testimoni oppure redigere un testamento, sempre per atto di notaio, che abbia questi contenuti.
I coniugi stabiliscono le regole alle quali sottoporre questa convenzione:
- contitolarità dei poteri di amministrazione, anche se il bene appartiene ad un solo coniuge
- possibilità di disporre dei beni (vendita o sottoposizione a vincolo) senza autorizzazione del Giudice, ma con il consenso di entrambi
- ingresso ed uscita dei beni dal fondo
Il fondo termina a seguito dell’annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Se però vi sono figli minori il fondo dura fino a che l’ultimo non abbia raggiunto la maggiore età.
Chiedere al notaio maggiori informazioni può consentire di mettere al riparo i propri beni e di vivere in serenità.
Con l’atto autenticato nelle firme dal notaio è consentito, in presenza di un’impresa individuale, costituire un’impresa familiare con determinate categorie di soggetti, al fine di ripartire il reddito.
Non è una struttura societaria, ma la regolamentazione dei rapporti tra il titolare di un’impresa individuale ed i suoi familiari, che prestano la loro attività lavorativa a favore dell’impresa stessa.
L’impresa familiare è costituita dall’imprenditore, al quale spettano le decisioni in ordine alla gestione ed all’amministrazione e dal coniuge e/o parenti in linea retta o collaterale entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado.
Il reddito viene ripartito in base alla qualità e quantità del lavoro prestato, tenuto conto delle condizioni economiche della famiglia, degli utili, dei beni acquistati con gli utili e degli incrementi dell’azienda. Questi diritti non sono riconosciuti ai collaboratori che non rientrano in dette categorie.
Si tratta di un’operazione fiscalmente conveniente che attenua la progressività delle aliquote IRPEF: il reddito si ripartisce in capo ai collaboratori, con un minimo del 51% in capo al titolare.
Perché operi tale ripartizione è, inoltre, necessario che la collaborazione prestata sia prevalente rispetto ad altre attività lavorative del collaboratore.
Tale accordo fiscale resta valido fino a revoca o modifica e non deve essere rinnovato ogni anno.
Il nostro studio, attraverso le informazioni fornite ai clienti ed al materiale fornito in sede di colloquio, consente di individuare la convenzione più adatta ed idonea alle necessità delle parti.
In Italia non esiste una legge che disciplini direttamente questo istituto.
Abbiamo un riferimento nella legge finanziaria del 2007, per la prima volta e, successivamente, in alcune circolari dell’agenzia delle entrate; ultimamente la legge del dopo di noi ha fatto riferimento diretto al trust come ipotesi di istituto da adottare.
Le ragioni che giustificherebbero il trust sono:
- la protezione dei beni e la segregazione del patrimonio conferito
- la riservatezza
- la tutela di minori e di soggetti con disabilità
- la tutela del patrimonio a fini successori
- l’attività di beneficenza
- l’investimento, anche in prospettiva di un reddito assimilabile alla pensione
- i vantaggi di tipo fiscale
Personalmente, al momento, non stipulo questo tipo di contratti, che considero pericolosi sotto il profilo fiscale e giuridico, poiché regolamentati da leggi in vigore in altri stati ed alle quali si dovrebbe fare riferimento.