Glossario delle parole chiave:
Donante: colui che effettua una donazione;
Donatario: colui che la riceve;
Donazione: contratto con il quale il primo arricchisce il secondo per spirito di liberalità (senza alcuna controprestazione) trasferendogli beni di vario genere (immobili, aziende, quote sociali, denaro);
Legittimari: soggetti (coniuge, figli o ascendenti) ai quali spetta una quota di eredità della quale non possono essere privati con testamento o con donazioni; Quota di legittima o di riserva: la detta quota spettante;
Azione di riduzione: azione con la quale si impugna un testamento o una donazione lesiva della quota di legittima; Lesione della quota: si verifica quando un legittimario non riceve in tutto o in parte la quota di legittima (calcolata a seconda che il defunto lasci coniuge e/o uno o più figli o genitori); Azione di restituzione: azione con la quale il legittimario leso chiede al terzo acquirente la restituzione del bene che è stato venduto dal donatario.
Caso concreto: donazione di casa, da parte di genitore con più figli, a una figlia, che qualche anno dopo vuole venderla.
L’atto di donazione può, nel tempo e in alcune ipotesi, venir meno con l’esercizio vittorioso dell’azione di riduzione da parte dei legittimari lesi nei propri diritti, con possibili effetti negativi anche per l’acquirente.
Se un legittimario (in questo caso i fratelli o l’altro genitore o un coniuge successivo) viene privato, in tutto o in parte, della sua quota di legittima con una donazione fatta in vita dal defunto, può ottenere la quota stessa con la detta azione, che si prescrive in 10 anni dal decesso del donante.
Come si calcola la lesione? I valori vanno riferiti all’apertura della successione e non al momento della donazione; se il donatario ha fatto migliorie se ne terrà conto: pertanto sarà prudente avere una valutazione dell’epoca e conservare le ricevute delle spese. I legittimari possono rinunciare all’azione di riduzione solo dopo la morte del donante e mai durante la sua vita; dunque, se un soggetto dispone in vita di tutto il suo patrimonio con più donazioni a favore solo di alcuni dei legittimari, quelli che non hanno ricevuto nulla (pretermessi) o quelli che hanno ricevuto beni di valore inferiore alla quota di legittima (lesi) non possono rinunciare all’azione mentre il donante è in vita né con dichiarazione espressa, né con l’assenso alla donazione. L’azione di riduzione si propone contro il donatario; se questi ha ceduto a terzi gli immobili donati, il legittimario, se il donatario non ha altri beni sui quali soddisfare le proprie ragioni, potrà chiedere ai successivi acquirenti la restituzione del bene con la relativa azione. Il terzo acquirente può liberarsi dall’obbligo di restituire in natura la casa donata pagando l’equivalente in denaro.
Quando si acquista una casa e quindi, sin dal preliminare, chi si impegna ad acquistare (promittente acquirente) deve verificare (il notaio effettua i controlli ventennali proprio a tale scopo) se il venditore abbia ricevuto il bene per donazione o se, nella “catena” dei trasferimenti anteriori, vi sia una donazione.
La legge prevede che l’azione di restituzione possa essere intrapresa dal legittimario solo entro i 20 anni dalla trascrizione della donazione: dopo tale data il terzo acquirente non correrà più alcun rischio.
RIMEDI DA ADOTTARE:
- se il donante è ancora in vita bisogna attendere il detto tempo per poter effettuare un acquisto sicuro;
- e è deceduto da meno di 10 anni, considerato che l’azione di restituzione può essere esercitata entro 10 anni dal suo decesso, in presenza delle condizioni evidenziate, il rimedio giuridico sarà la rinuncia espressa da parte di tutti i legittimari all’azione di riduzione o almeno all’azione di restituzione, rinuncia valida e possibile solo dopo la morte del donante;
- se il donante è deceduto da più di 10 anni il diritto ad agire in riduzione è prescritto e non vi è alcun rischio per l’acquirente, perché le relative azioni (riduzione e restituzione) non potranno più essere esercitate. È evidente la difficoltà di gestire situazioni di tal genere, poiché troppi sono gli eventi futuri e incerti (il donante potrebbe vivere più o meno a lungo, anche oltre o non più dei 20 anni successivi alla donazione; il suo patrimonio, e anche quello del donatario, potrebbe subire, nel detto arco di tempo, modifiche anche importanti; l’opposizione potrebbe intervenire al diciannovesimo anno);
- se sono decorsi più di 20 anni dalla data della donazione non rileva la circostanza che il donante sia ancora in vita o deceduto: se nei 20 anni non vi è stata opposizione da parte dei legittimari, l’azione di restituzione non potrà più essere esercitata e non c’è più rischio per l’acquirente. Modificare le dette regole per adeguarle alle attuali esigenze della società, oltre che adeguare l’Italia alle scelte effettuate da altri paesi europei, favorirebbe una migliore circolazione dei beni di provenienza donativa e darebbe sicurezza ai traffici giuridici degli stessi: oltre che rendere sicuri gli acquisti, si otterrebbero più facilmente quei mutui che oggi le banche sono restie a concedere per timore che l’ipoteca iscritta a loro favore venga meno.
La proposta prevede:
a) che il legittimario possa essere soddisfatto con uno dei beni della successione o anche con un bene non ereditario;
b) l’abrogazione dell’azione di restituzione;
c) la facoltà per il legittimario di rinunciare preventivamente, con atto pubblico, all’azione di riduzione rispetto a determinate donazioni (facoltà attualmente vietata dal divieto dei patti successori).