Atti Societari

Dovrò accedere alla sezione Atti Societari quando:

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    Voglio svolgere un’attività agricola o commerciale o professionale insieme ad altre persone e voglio costituire una società che può essere di capitali o di persone (con la precisazione che posso anche costituire da solo una società di capitali, ma non una società di persone)

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    Voglio modificare lo statuto o i patti sociali delle società suddette o voglio cessarne l’attività

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    Voglio trasferire le quote delle predette società

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    Voglio affittare o cedere un’attività commerciale (azienda o ramo d’azienda)

IL NOTAIO E LE SOCIETÀ

L’attività di impresa in forma societaria è oggi la forma più importante di svolgimento dell’attività economica, con la quale più persone investono denaro e lavorano insieme, al fine di beneficiare degli utili prodotti dalla detta attività.

Le società sono “soggetti di diritto”, separate dai soci, dotate di un patrimonio personale, di un nome (ragione sociale o denominazione sociale) e di una sede.

Il nostro ordinamento giuridico affida al notaio le operazioni relative alle società che ritiene più importanti: costituzione e modifica di società, trasferimento di quote e azioni, trasformazioni, fusioni e scissioni.

Il notaio interviene per controllare che le norme inderogabili vengano applicate, che esistano i requisiti essenziali richiesti ed effettua la pubblicità degli atti societari, iscrivendoli al Registro delle Imprese competente, il tutto anche in 24 ore.

Compito del notaio è quello di leggere l’atto, ma anche di soffermarsi a fornire tutte le spiegazioni necessarie e richieste nonchè consigliare le parti, quale consulente esperto, affidabile ed imparziale.

COSA FA IL NOTAIO?
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COLLOQUIO

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FORMA SOCIETARIA

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PREPARAZIONE ATTO

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VISURA

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STIPULA

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ISCRIZIONE

SERVIZI E INFORMAZIONI
SOCIETÀ DI CAPITALI

Le società di capitali sono suggerite per tutte le attività economiche di dimensioni piccole – medio – grandi, con il vantaggio che il rischio dell’imprenditore è limitato alla quota sottoscritta e che si possono raccogliere capitali, anche consistenti, necessari per raggiungere lo scopo dell’impresa.

Si tratta di soggetti dotati di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale perfetta: il patrimonio dei singoli soci è separato da quello della società; delle obbligazioni sociali risponde la società esclusivamente con il patrimonio sociale.

Il funzionamento della società è stabilito dallo statuto sociale che contiene tutte le regole.

Le società di capitali si costituiscono con un contratto firmato da tutti i soci, il c.d. atto costitutivo.

Le società di capitali sono la Società per Azioni (S.p.A.), la Società in Accomandita per Azioni (S.a.p.A.), la Società a responsabilità limitata (S.r.l.), la Società a responsabilità limitata semplificata  (S.r.l.s.) e la Società cooperativa (Coop).

SOCIETÀ PER AZIONI

Si tratta della forma più utilizzata per le imprese grandi e medio – grandi, nella quale la partecipazione dei soci è rappresentata dalle azioni (frazioni di capitale), che sono titoli trasferibili.

Non sono consentiti conferimenti di opere e servizi.

 Il capitale minimo é di euro 50.000,00 ed é obbligatorio nominare un organo amministrativo (amministratore unico o consiglio di amministrazione) ed il collegio sindacale.

All’atto della costituzione si deve versare su un conto vincolato, presso un istituto di credito, un importo pari almeno al 25% del capitale sociale e consegnare al notaio, che ne farà copia, l’originale della ricevuta del versamento effettuato.

SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI

Si tratta di una forma societaria poco diffusa, utilizzata prevalentemente quale cassaforte di famiglia da gruppi imprenditoriali, che vogliono evitare scalate azionarie da parte di esterni (vedi gruppo FIAT).

Il capitale é suddiviso in azioni ed i soci sono divisi in due categorie: soci accomandanti, che rispondono dei debiti sociali nei limiti del valore delle azioni possedute (cosiddetti soci di capitale) e soci accomandatari, che rispondono dei detti debiti solidalmente con la società e illimitatamente con tutto il loro patrimonio e sono amministratori di diritto.

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Si tratta della forma più utilizzata per le piccole e medie imprese, nella quale la partecipazione dei soci è rappresentata dalle quote (frazioni di capitale).

I diritti sociali (voto, utili) spettano in proporzione alla quota posseduta, anche se i soci possono concordare diritti specifici a singoli soci.

Si può conferire tutto ciò che é suscettibile di valutazione economica e, pertanto, anche opere e servizi.

Il capitale minimo é di euro 10.000,00 ed é obbligatorio nominare un organo amministrativo (amministratore unico o consiglio di amministrazione).

All’atto della costituzione si deve versare all’organo amministrativo un importo pari almeno al 25% del capitale sociale, a mezzo assegni circolari o con bonifici e consegnare al notaio, che ne farà copia, le modalità del versamento effettuato.

Oggi si possono costituire anche società a responsabilità limitata a capitale ridotto, di importo compreso tra 1 euro e 9.999,00, con obbligo di versamento in denaro, versamento integrale del capitale e regole specifiche per le riserve.

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA

Si tratta di una particolare tipologia di società, nella quale il capitale deve essere almeno di un euro ed inferiore ad euro 10.000,00, le clausole dello statuto sono fissate da regole ministeriali e sono immodificabili ed i soci possono essere solo persone fisiche.

L’atto costitutivo è esente da onorari notarili e da imposta di bollo e sconta la normale imposta di registro ed i diritti camerali annuali.

SOCIETÀ COOPERATIVA

Si tratta di una società il cui capitale varia, a seconda del numero dei soci presente in quel dato momento. Viene costituita per gestire l’attività di impresa allo scopo di offrire ai soci beni, servizi o opportunità di lavoro, a prezzi più vantaggiosi di quelli presenti sul mercato (scopo mutualistico).

All’atto costitutivo non si deve esibire al notaio nessuna prova dell’avvenuto versamento del capitale e la società risponde dei debiti con tutto il suo patrimonio.

*La presenza del notaio per tutte le società di capitali é obbligatoria a pena di nullità
(necessario l’atto pubblico).

COSTITUZIONE DI SOCIETÀ DI PERSONE

Le società di persone sono suggerite per tutte le attività economiche di dimensioni medio – piccole, con il vantaggio che la gestione è più snella, semplice ed economica, giuridicamente e fiscalmente, rispetto alle società di capitali.

La figura dei soci é molto rilevante, poiché normalmente gestiscono ed organizzano l’attività di impresa, lavorandovi direttamente. La responsabilità dei soci può non essere limitata alla sola quota sottoscritta, ma riguardare il loro intero patrimonio.

Le società di persone sono soggetti non dotati di personalità giuridica né di autonomia patrimoniale: delle obbligazioni sociali risponde, in prima battuta, la società con il patrimonio sociale e, successivamente, anche alcune categorie di soci.

Il funzionamento della società è stabilito dai patti sociali, contenenti tutte le regole di funzionamento.

Le società di persone si costituiscono con un contratto firmato da tutti i soci, il c.d. atto costitutivo.

Nelle società di persone non é previsto un capitale sociale minimo e non si deve effettuare alcun versamento preventivo.

Le società di persone sono la Società semplice (S.s.), la Società in Nome collettivo (S.n.c.) e la Società in Accomandita semplice (S.a.s.).

SOCIETÀ SEMPLICE

Si tratta della forma più semplice di società, non utilizzabile per l’esercizio di un’attività commerciale (es. agricola) e, come tale, non soggetta a fallimento. Tutti i soci rispondono in solido ed illimitatamente dei debiti sociali, salvo patto contrario.

SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO

Ha di solito ad oggetto attività commerciali, deve iscriversi al Registro delle Imprese, deve tenere le scritture contabili ed è soggetta a fallimento. Tutti i soci rispondono dei debiti sociali solidalmente ed illimitatamente; il patto contrario vale tra i soci, ma non produce effetto nei confronti dei terzi. I soci possono anche non essere amministratori e falliscono insieme alla società.

SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE

Può svolgere attività commerciale e non commerciale. I soci si dividono in due categorie: soci accomandanti che non sono amministratori e rispondono dei debiti sociali nei limiti della quota sottoscritta (soci di capitale) e soci accomandatari che sono amministratori e rispondono dei debiti sociali solidalmente ed illimitatamente. Questi ultimi possono fallire insieme alla società.

*La presenza del notaio per tutte le società di persone é obbligatoria a pena di nullità
(necessario l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata).

CESSIONE D'AZIENDA O DI RAMO D'AZIENDA

La cessione di azienda o di ramo d’azienda si attua quando un imprenditore (persona fisica o società) trasferisce la proprietà  di un complesso di beni organizzati per l’esercizio di un’impresa, a mezzo di un contratto tra cedente (titolare) e cessionario (nuovo titolare).

Ci sono alcune regole:

– il cessionario subentra in tutti i contratti che facevano capo all’azienda, che servivano per l’esercizio della stessa (es. contratti di fornitura)  e che non avevano carattere personale (clausola derogabile per volontà delle parti);

– i crediti ed i debiti vengono ceduti insieme all’azienda e tale cessione ha effetto nei riguardi dei terzi non appena il contratto viene iscritto al Registro delle Imprese competente per territorio (clausola derogabile per volontà delle parti);

– la cessione dei crediti produce effetti anche in assenza di notifica al debitore o di sua accettazione;

– il cedente continua a rispondere dei debiti dell’azienda, anteriori alla data di cessione, a meno che non risulti il consenso dei creditori;

– insieme al cedente anche l’acquirente dell’azienda risponde dei debiti anteriori alla cessione, a condizione che risultino dai libri contabili obbligatori.

– il cedente, insieme all’azienda, può cedere anche il contatto di locazione relativo all’immobile nel quale la stessa viene esercitata, pur senza il consenso del proprietario – locatore, al quale deve comunicare la cessione, con raccomandata a/r;

I rapporti di lavoro vengono trasferiti con l’azienda: il lavoratore continua il suo rapporto con il cessionario e conserva tutti i diritti già acquisiti in precedenza; cedente e cessionario sono obbligati in solido (insieme) a soddisfare i crediti che il lavoratore aveva all’epoca del trasferimento.  (anche questa è una clausola derogabile per volontà delle parti).

 

Tassazione della cessione d’azienda:

– sempre esente dall’imposta Iva;

– se l’azienda non contiene immobili, si applica l’imposta di registro con l’aliquota del 3% sul valore  dichiarato;

– se vi sono fabbricati e terreni edificabili si applica l’imposta di registro del 9%, mentre se vi sono terreni agricoli l’aliquota è del 15%, da calcolare sul valore attribuito agli stessi ;

– le passività si detraggono dal valore degli immobili e dei mobili in proporzione al loro valore.

 

É necessario l’intervento del notaio che stipula un atto pubblico o una scrittura privata, da iscrivere presso il registro delle imprese competente.

Compiti del notaio sono quelli di:

– verificare la validità delle clausole da inserire nel contratto, al fine di soddisfare le esigenze delle parti, quali ad esempio il divieto di concorrenza;

– descrivere nel dettaglio i beni oggetto dell’azienda da trasferire;

– verificare la presenza di tutti gli elementi previsti per la validità del contratto quali il prezzo, l’assenza di contenzioso, l’oggetto della cessione e la regolarità urbanistica, in caso di immobili.

Trattandosi di un atto particolarmente complesso, anche in ordine ai problemi fiscali collegati, il notaio è in grado di fornire le migliori informazioni al riguardo.

Il notaio non può verificare se le licenze ed i permessi collegati all’azienda siano regolari o correttamente intestati né la regolarità dei trasferimenti precedenti.

AFFITTO D'AZIENDA O DI RAMO D'AZIENDA

L’affitto di azienda o di ramo d’azienda si attua quando un imprenditore (persona fisica o società) concede in locazione un complesso di beni organizzati per l’esercizio di un’impresa, a mezzo di un contratto tra locatore (titolare) e conduttore (nuovo titolare), per un periodo stabilito ed ad un canone predeterminato.

Questo contratto può essere modulato sulla base delle concrete esigenze delle parti, che possono liberamente concordare le varie clausole aventi ad oggetto, a titolo di esempio, i beni aziendali, il canone, la durata, il subentro nei crediti e nei debiti, il diritto di recesso, il divieto di concorrenza e la risoluzione in caso di mancato pagamento di alcuni canoni o di insolvenza del conduttore.

Ci sono alcune regole:

– il conduttore subentra automaticamente in tutti i contratti che facevano capo all’azienda che siano a prestazioni   corrispettive (es. contratti di fornitura) (clausola derogabile per volontà delle parti);

– i crediti ed i debiti non vengono trasferiti con l’azienda, ma restano a carico del locatore (clausola derogabile per volontà delle parti);

– il locatore, insieme all’azienda, può ricomprendere anche l’immobile nel quale la stessa viene esercitata, con due modalità:

– qualora sia proprietario dell’immobile medesimo;

– qualora sia, a sua volta, il conduttore dell’immobile, in virtù di apposito contratto, sempre che il subaffitto sia consentito.

 Tassazione dell’affitto d’azienda:

– si tratta di un’operazione assoggettabile ad imposta Iva (quasi sempre) o ad imposta di registro (qualora l’imprenditore individuale affitti l’unica azienda);

– se l’azienda contiene immobili ed il contratto è assoggettato ad IVA, si applicherà quest’ultima imposta per tutto il canone e l’imposta di registro dell’1% per la parte di canone relativa agli immobili;

E’ necessario l’intervento del notaio che stipula un atto pubblico o una scrittura privata, da iscrivere presso il registro delle imprese competente.

Compiti del notaio sono quelli di:

– verificare la validità delle clausole da inserire nel contratto, al fine di soddisfare le esigenze delle parti, quali ad esempio il divieto di concorrenza;

– descrivere nel dettaglio i beni oggetto dell’azienda da affittare;

– verificare la presenza di tutti gli elementi previsti per la validità del contratto quali il canone, l’assenza di contenzioso, l’oggetto della cessione e la regolarità urbanistica, in caso di immobili.

Trattandosi di un atto particolarmente complesso, anche in ordine ai problemi fiscali collegati, il notaio è in grado di fornire le migliori informazioni al riguardo.

Il notaio non può verificare se le licenze ed i permessi collegati all’azienda siano regolari o correttamente intestati né la regolarità dei trasferimenti precedenti.

ALTRE ATTIVITÀ

Verbali di assemblea e operazioni straordinarie

Si definiscono operazioni straordinarie quelle che comportano una variazione dell’importo del capitale sociale o un mutamento sostanziale dell’organizzazione della società o una variazione delle clausole dello statuto.

Le modifiche statutarie in generale sono importanti per la vita della società, vengono deliberate dall’assemblea straordinaria dei soci e devono essere verbalizzate da un notaio. Devono essere, inoltre, contenute in un atto notarile anche tutte quelle operazioni che riguardano società di persone o di capitali quali trasformazioni, da un tipo all’altro di società, fusioni e scissioni.

Il notaio predispone l’atto o il verbale, accerta le condizioni di legge e iscrive l’atto al Registro delle Imprese, dando efficacia al tutto. 

 

Scioglimento e liquidazione

Le cause di scioglimento sono previste dalla legge, per entrambi i tipi societari.

Nelle società di persone lo scioglimento avviene quando tutti i soci firmano un contratto in tal senso, mentre nelle società di capitali è necessaria una delibera (assunta con le maggioranze previste dallo statuto).

Nelle società di capitali la fase di scioglimento e di successiva liquidazione é stabilita dalla legge in modo inderogabile e, quindi, i soci non possono eliminare le varie fasi.

Nelle società di persone la fase della liquidazione non é obbligatoria, ma può essere evitata da soci, a seguito di atto formale, dal quale risulti che non esistono attività né passività, che non esistono beni sociali da dividere e che il capitale sociale é andato interamente perduto.

Terminata la fase di scioglimento ed eventualmente anche di liquidazione la società viene cancellata dal Registro delle Imprese e cessa di esistere.

Il notaio riceve i verbali o gli atti di scioglimento, deposita il tutto al Registro delle imprese e chiede eventualmente la cancellazione.

 

Cessioni di quote Srl

La partecipazione alla società rappresentata dalla quota (frazione di capitale) é quasi sempre liberamente trasferibile.

Si attua a mezzo di un atto di cessione, sottoscritto da entrambe le parti (socio cedente e socio subentrante), che viene ricevuto dal notaio, con atto pubblico o scrittura privata autenticata; successivamente il notaio provvede a depositare l’atto presso il Registro delle Imprese nel quale é iscritta la società.

L’effetto della cessione, nei confronti della società e dei terzi, si produce con il deposito dell’atto al Registro delle Imprese; tale deposito serve anche per risolvere un eventuale conflitto tra più acquirenti della stessa quota: colui che per primo iscrive la cessione prevale, sempre che sia in buona fede.

Negli statuti delle Srl si possono prevedere clausole che escludono del tutto la possibilità di cessione delle partecipazioni (c.d. Intrasferibilità) oppure che limitano o condizionano il trasferimento: una delle più utilizzate e conosciute é il diritto di prelazione, a seguito della quale, in caso di cessione, i soci che restano in società hanno diritto ad essere preferiti, a parità di condizioni, al fine di evitare l’ingresso in società di persone non gradite. Poiché nessuno può essere costretto a rimanere in società contro la sua volontà la legge consente che il socio possa recedere, avendo diritto al rimborso della partecipazione, ossia ad una somma di denaro che rappresenti il valore economico della frazione di capitale posseduta.

Il notaio controlla che la quota sia realmente intestata al cedente, identifica il proprietario, verifica che la quota sia libera da gravami o vincoli, che non siano violate le clausole di prelazione, che la quota sia cedibile e che il diritto corrisponda a quanto dichiarato dal proprietario.

Il notaio, viceversa, non può controllare la consistenza patrimoniale della società e se la società sia correttamente amministrata; può, ancora, verificare se la società è proprietaria di immobili e se questi siano gravati da formalità pregiudizievoli.

 

Lo Studio Notarile Ghiglieri si occupa inoltre di Cessioni di quote società di persone, Cessione di azienda e Affitto di azienda.

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